Per le microimprese minus da valutazione sui derivati mai deducibili
Per l’Agenzia si è in presenza di componenti di reddito la cui classificazione fiscale è riconducibile agli accantonamenti ex art. 107 comma 4 del TUIR
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 323 pubblicata ieri, ritorna a pronunciarsi sul regime fiscale dei contratti derivati per le microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c., precisando meglio il proprio pensiero agli effetti dell’IRES e confermando, invece, le conclusioni cui era già pervenuta ai fini dell’IRAP nella risposta n. 121/2020.
Per meglio apprezzare i contenuti del nuovo documento, si ricordi che per quanto riguarda l’IRES, la risposta n. 121 afferma, limitandosi a esplicitare il dato normativo, che le previsioni di cui all’art. 112, comma 2 del TUIR attribuiscono rilevanza fiscale ai “componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio” e,
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