La vendita fondiaria non è attivo realizzato dal curatore
Il prezzo ricavato è considerato ai fini del calcolo del compenso se è stata svolta un’attività concretamente utile per i creditori
Il diritto del curatore all’onorario per l’opera prestata trova fonte normativa nel primo comma dell’art. 39 del RD 267/1942 (trasfuso, in perfetta continuità, nel primo comma dell’art. 137 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, recato dal DLgs. 14/2019) e nelle disposizioni da esso richiamate.
Il compenso è l’unica retribuzione che può essere concessa al curatore, con criteri attualmente stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia 30/2012, da applicarsi a tutte le procedure, anche pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Le percentuali per il compenso del curatore si calcolano sul totale dell’attivo realizzato e sul totale del passivo accertato, in misura decrescente e con margini di variabilità tra minimi e massimi,
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