Il licenziamento revoca l’esonero contributivo COVID-19
Per l’agevolazione prevista dal decreto «Agosto» sono richieste specifiche condizioni di spettanza
L’art. 3 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”) riconosce un possibile esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 previsti dal medesimo decreto.
Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo alternativi” del 19 settembre 2020), lo sgravio in argomento può essere fruito entro il 31 dicembre 2020 dai datori di lavoro non agricoli del settore privato, per una durata massima di 4 mesi, a condizione che i medesimi non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL 104/2020.
Inoltre, i predetti datori di lavoro devono aver già fruito, nei mesi ...
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