Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sul valore netto
La Cassazione «ribalta» l’orientamento sul tema delle circolari dell’Agenzia delle Entrate
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19772, depositata il 22 settembre 2020, ha stabilito che l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione deve essere calcolata sull’importo della riserva così come risulta dal bilancio (al netto, quindi, dell’imposta sostitutiva assolta dalla medesima impresa per la rivalutazione dei beni).
Viene così ribaltato l’orientamento interpretativo che l’Agenzia delle Entrate ha storicamente proposto nelle proprie circolari (da ultimo nella circolare n. 14 del 27 aprile 2017, § 8), secondo cui occorrerebbe fare riferimento al saldo attivo al lordo dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni.
La sentenza ha ad oggetto il provvedimento di affrancamento delle riserve di rivalutazione
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