Nel giudizio di equivalenza tra CCNL si guarda al numero delle mensilità
Occorre considerare l’eventuale diversa struttura prevista dai contratti collettivi circa il livello d’inquadramento e il corrispondente livello retributivo
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la circolare n. 2/2020 ha reso rilevanti indicazioni circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di benefìci normativi e contributivi, disposizione che ha subito nel corso degli anni numerosi interventi interpretativi ad opera della prassi amministrativa.
Al momento della sua emanazione, tale disposizione si inseriva nell’ambito di più ampi interventi normativi volti, fondamentalmente, al contenimento delle forme di evasione/elusione contributiva. Il legislatore, infatti, tramite la disciplina della regolarità del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale a cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, intendeva, come intende tuttora, favorire
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