Superbonus possibile anche in capo a un solo condomino
Le spese sono sostenute in base al valore delle proprietà, salvo diversa convenzione
Secondo l’Agenzia delle Entrate le detrazioni fiscali, in primis il c.d. superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 ma, analogo ragionamento si applica anche a tutte le altre detrazioni connesse alle spese sugli immobili, spettano esclusivamente ai soggetti che possiedono redditi imponibili.
Tale pensiero era già stato esplicitato, in tema di interventi volti al risparmio energetico, nella risoluzione n. 33 del 5 febbraio 2008 ove l’Agenzia aveva precisato che, trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito e non di un credito d’imposta, il presupposto per poter godere del beneficio consisteva nell’essere un soggetto passivo IRPEF oppure IRES. Risultava pertanto escluso un Comune in quanto non soggetto d’imposta ai sensi dell’art. 74 del
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