Bancarotta e divieto di esercitare al professionista ideatore di un sistema fraudolento di evasione
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27004 depositata ieri, ha confermato la misura interdittiva del divieto di un anno dall’esercizio della professione nei confronti di un consulente del lavoro a seguito della contestazione di alcuni fatti di bancarotta.
Tale soggetto, formalmente consulente di una srl fallita, si era rivelato, in realtà, quale amministratore di fatto della stessa. In questa veste aveva posto in essere condotte che potevano integrare i reati di bancarotta patrimoniale, documentale e societaria, mediante il compimento di operazioni dolose (artt. 216 e 223 del RD 267/1942).
I giudici di legittimità evidenziano come costui fosse l’ideatore di un sistema finalizzato ad alimentare il meccanismo di evasione fiscale che aveva di fatto condotto la società al fallimento.
La concreta operatività della srl in questione era, infatti, finalizzata a massimizzare i profitti delle imprese committenti, a danno dell’Erario, attraverso operazioni di illecita somministrazione di manodopera, per poi consegnare la società, spogliata dei suoi attivi, alla procedura concorsuale.
La competenza professionale e il ruolo promozionale assunto dal consulente, fuori dalle lecite competenze del consulente del lavoro, giustificano sia la contestazione della bancarotta (in qualità di intraneus amministratore e non solo concorrente), nonché la misura interdittiva applicata del divieto di esercitare la professione e di assumere la direzione di imprese o di uffici direttivi in persone giuridiche e imprese.
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