Termine di consegna dei documenti dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti esteso a 9 mesi
Con un comunicato pubblicato ieri nella sezione “Notizie” del proprio portale, il Ministero del Lavoro ha richiamato la novità apportata dal DLgs. 101/2020, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il citato decreto, si ricorda, abroga il DLgs. 230/1995 con decorrenza 27 agosto 2020.
In particolare, l’art. 140 comma 4 del DLgs. 101/2020 stabilisce che la consegna dei documenti sanitari personali, unitamente ai documenti di cui all’art. 132 comma 1 lettere d) ed e) del medesimo decreto, da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria, avviene adesso entro 9 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti (rispetto ai precedenti 6 mesi previsti con il DLgs. 230/1995).
Tali documenti devono essere consegnati all’INAIL, il quale assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla stessa disposizione.
Su richiesta motivata del medico autorizzato, e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del Lavoro può concedere una proroga ai predetti termini di consegna.
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