Sostituzione del curatore promovibile dai creditori
Nel Codice della crisi la scelta del nuovo curatore resta monopolio del tribunale
Nelle origini (medioevali) del “fallimento” il curatore assumeva il ruolo di mandatario dei creditori, dai quali era direttamente nominato. L’orientamento privatistico della procedura, dove la massa dei creditori assurgeva ad una forma di unione, con propri organi ben differenziati (l’assemblea dei creditori e la delegazione dei creditori, che regolavano in gran parte l’azione e prevalevano sugli organi giudiziari), restava dominante nel nostro ordinamento fino all’emanazione del RD 267/1942 (legge fallimentare), dove il “fallimento” veniva attratto nell’alveo giudiziario e svincolato da ogni carattere privatistico.
Nella normativa concorsuale post riforma riaffiora una spinta privatistica con il (potenziale) trasferimento della regola del ...
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