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Contributi previdenziali volontari deducibili a prescindere dalla causa di versamento

/ REDAZIONE

Martedì, 20 ottobre 2020

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Con risposta a interpello n. 482 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si esprime in materia di deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita.

In particolare, i chiarimenti richiesti dall’istante riguardano la corretta interpretazione dell’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR, in relazione alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 436 dell’11 gennaio 2017.
La citata disposizione prevede la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Con riferimento ai contributi volontari, è stato chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, che può riguardare il riscatto, la prosecuzione volontaria, la ricongiunzione (ris. n. 25/2011; ris. n. 298/2002; circ. n. 19/2020).

Pertanto, l’Agenzia, evidenziando che la citata ordinanza non riguarda l’interpretazione dell’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR, bensì la determinazione dell’indennità di buonuscita ex art. 19 comma 2-bis del TUIR, conferma che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento.

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