Ritenute appalti, parametrazione del costo in caso di contratto «promiscuo»
Il caso riguarda il committente che sia un ente non commerciale e stipuli contratti di appalto sia per l’attività istituzionale che per quella commerciale
Con la risposta a interpello n. 492 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come deve essere determinata la soglia di 200.000 euro annui prevista dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97, qualora il committente sia un ente non commerciale (pubblico o privato), in relazione ai contratti di appalto c.d. “promiscui”, cioè relativi all’acquisto di servizi funzionali sia all’attività istituzionale che a quella commerciale.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 è stato introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, per tentare di arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere
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