Per il recesso vale l’attività svolta dalla società
Non è possibile limitarsi a un confronto formale tra i diversi oggetti sociali
La modificazione statutaria alla clausola dell’oggetto sociale tesa a consentire alla società di proseguire nello svolgimento dell’attività che ha sempre svolto, escludendo la menzione di un’attività che non ha, e che non avrebbe mai, svolto, non legittima l’esercizio del diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. a) c.c.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 818/2020.
L’art. 2437 comma 1 lett. a) c.c. stabilisce che ha diritto di recedere il socio di spa che non abbia concorso alla deliberazione riguardante “la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società”.
Il legislatore della riforma del diritto societario, in tal caso, ha inteso connettere il ...
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