Il subappalto non esclude l’interposizione vietata di manodopera
Per la Cassazione ciò che unicamente rileva è la dissociazione tra il titolare formale del rapporto di lavoro e l’effettivo beneficiario della prestazione
Anche in caso di subappalto è configurabile un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera ogniqualvolta l’appaltatore fornisca al committente una mera prestazione lavorativa, anche se non direttamente, ma attraverso un contratto di subappalto stipulato con un’altra impresa. A tal fine i rapporti contrattuali intercorrenti tra la società appaltatrice/subcommittente e la società subappaltatrice sono irrilevanti, così come ogni eventuale discordanza tra l’oggetto del contratto di appalto e l’oggetto del contratto di subappalto. Non rileva nemmeno l’eventuale responsabilità contrattuale della società subappaltatrice nei confronti della committente, ma solo la circostanza che la prestazione lavorativa venga eseguita in favore di un soggetto diverso da
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41