Incentivi all’esodo con rimborso per i lavoratori impatriati
Il regime di tassazione separata dovrebbe precludere il riconoscimento diretto del «regime impatriati» da parte del sostituto d’imposta
Il regime agevolativo previsto dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 (di seguito, “regime impatriati”) si concretizza nel concorso parziale alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dei redditi di lavoro (di regola il 30%, per i trasferimenti effettuati dal 30 aprile 2019).
Le indennità e le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro dipendente (ad esempio, incentivi all’esodo), pur se riconducibili specificamente alla categoria di reddito di lavoro dipendente, sono soggette a IRPEF con il meccanismo della tassazione separata previsto dall’art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma sono soggette a tassazione separatamente con l’aliquota determinata ai sensi
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