Cessionario d’azienda responsabile solo per debiti nei libri contabili obbligatori
Diversa soluzione per le operazioni fraudolente e preclusive al recupero del credito
L’art. 2560 comma 1 c.c. stabilisce che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale, a norma del successivo comma 2, risponde dei predetti debiti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La giurisprudenza di legittimità, unitamente alla dottrina maggioritaria, afferma correntemente che: l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente; il comma 2 dell’art. 2560 c.c. è norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, pertanto l’acquirente non risponde dei debiti conosciuti ...
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