Astensione in festività infrasettimanali non derogabile coi contratti di prossimità
Le festività infrasettimanali non rientrano nelle materie elencate dall’art. 8 del DL 138/2011, non suscettibili di interpretazioni estensive né analogiche
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1217/2020, si è recentemente pronunciato anche in materia di contratti di prossimità, ponendo alcuni punti fermi per la migliore comprensione e il più efficiente utilizzo di tale particolare tipologia di contratto di secondo livello, su cui si registrano ancora pochi interventi giurisprudenziali.
Introdotto dal legislatore con l’art. 8 del DL 138/2011, conv. L. 148/2011, il contratto di prossimità è caratterizzato da una particolare forza dal momento che è in grado di derogare, anche in senso peggiorativo, alla disciplina del contratto collettivo nazionale e della legge ed è applicabile a tutti i lavoratori interessati (c.d. efficacia “erga omnes”).
Gli accordi di prossimità, potendo intervenire su molteplici materie, tra cui le mansioni,
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