Prima di tutto necessario pagare l’IVA
La preferenza è sancita dal legislatore tramite la previsione di una sanzione penale
La Cassazione, nella sentenza n. 30626/2020, ribadisce che il reato di omesso versamento IVA, di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo; ciò che rileva è, quindi, l’indicazione nella dichiarazione di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia di punibilità, sia l’effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate, sia la condotta successiva dell’obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea.
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