Intervento nel riparto per il creditore garantito sui beni del fallito
L’orientamento prevalente in giurisprudenza trova conferma anche nel Codice della crisi
Lo status di creditore del fallito rappresenta il presupposto sostanziale per l’ammissione al passivo e la partecipazione al concorso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i creditori, titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento e costituiti in garanzia per crediti verso debitori diversi dal fallito, tuttavia, non possono avvalersi del procedimento di verificazione del passivo, non essendo gli stessi creditori diretti del fallito, e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 del RD 267/42, non risultando neanche tra i destinatari dell’avviso del curatore ex artt. 92 e 107 comma 3 del RD 267/42 (Cass. n. 18790/2019).
Già sotto il vigore della legge fallimentare ante 2006, la giurisprudenza statuiva che il titolare di prelazione, non ...
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