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IMPRESA

Intervento nel riparto per il creditore garantito sui beni del fallito

L’orientamento prevalente in giurisprudenza trova conferma anche nel Codice della crisi

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 23 novembre 2020

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Lo status di creditore del fallito rappresenta il presupposto sostanziale per l’ammissione al passivo e la partecipazione al concorso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i creditori, titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento e costituiti in garanzia per crediti verso debitori diversi dal fallito, tuttavia, non possono avvalersi del procedimento di verificazione del passivo, non essendo gli stessi creditori diretti del fallito, e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 del RD 267/42, non risultando neanche tra i destinatari dell’avviso del curatore ex artt. 92 e 107 comma 3 del RD 267/42 (Cass. n. 18790/2019).

Già sotto il vigore della legge fallimentare ante 2006, la giurisprudenza statuiva che il titolare di prelazione, non ...

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