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OPINIONI

Esoneri contributivi per collaboratori sportivi per un obbligo che ancora non c’è

Sarebbe molto più trasparente stralciare questa norma dal Ddl. di bilancio per affrontare il tema in sede di riforma del settore

/ Enrico ZANETTI

Lunedì, 23 novembre 2020

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Non si era mai vista una norma in legge di bilancio che stanzia fondi, per finanziare esoneri parziali e transitori da obblighi previdenziali che non sono ancora stati introdotti, ma c’è sempre una prima volta.

L’art. 7 del Ddl. di bilancio prevede lo stanziamento di 50 milioni sul 2021 e di altri 50 milioni sul 2022 “per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara”.

Peccato che, ad oggi, non sussista alcun obbligo di contribuzione su quei rapporti di lavoro sportivo.
Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1 comma 358 della L. n. 208/2015).

Le collaborazioni rese a fini istituzionali sono quelle che hanno per oggetto l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, intendendosi con ciò non soltanto la partecipazione a gare o manifestazioni sportive e la loro organizzazione, ma anche “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle attività sportiva dilettantistica” (art. 35 comma 5 del DL 207/2008).

Queste collaborazioni, anche se si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, non possono essere oggetto di riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato (art. 2 comma 2 lett. d) del DLgs. n. 81/2015).

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni sportive dilettantistiche (e anche da società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR (art. 1 comma 359 della L. 208/2015). Tali compensi costituiscono redditi non imponibili fino a 10.000 euro nel periodo di imposta (art. 69 comma 2 del TUIR).

Sui compensi erogati nel periodo di imposta oltre 10.000 euro si applica, maggiorata delle addizionali regionale e comunale, la ritenuta IRPEF del 23% (art. 25 comma 1 della L. 133/99) a titolo di imposta per i compensi fino a 30.658,28 euro e a titolo di acconto per i compensi oltre 30.658,28 euro.

Nel caso in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi, di cui all’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR:
- non sussiste alcun obbligo contributivo (circ. INPS n. 32/2001, n. 42/2003 e n. 9/2004; circ. ENPALS n. 13/2006);
- non sussiste alcun obbligo assicurativo (Nota INAIL del 2 maggio 2001).

Che bisogno c’è dunque di stanziare 100 milioni di euro in due anni per finanziare l’esonero di un obbligo che non c’è?
La risposta sta nell’incipit dell’art. 7 del Ddl. Bilancio: “al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo”.

Perché, nella osteggiatissima (e ancora non approvata) riforma del settore che sta venendo portata avanti dal Governo c’è appunto l’introduzione dell’obbligo di contribuzione previdenziale per i collaboratori sportivi.
Una prospettiva che esalta, as usual, i grandi sindacati del lavoro dipendente, ma atterrisce associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche la grande maggioranza dei collaboratori sportivi che, dal loro encomiabile impegno sui campetti di periferia ad allenare i ragazzi, non si attendono misere pensioni tra trent’anni e vorrebbero non ritrovarsi ancor più miseri rimborsi spese netti causa trattenute previdenziali.

È un po’ la riedizione di quel che avvenne a metà degli anni ’90, quando furono varate le gestioni separate INPS per i lavoratori autonomi, con correlati obblighi di versamento, non tanto perché c’era bisogno di assicurare loro una pensione di lì a molti anni, quanto perché c’era bisogno di garantire da subito l’entrata contributiva al bilancio dello Stato.

La scelta sta creando grandi opposizioni nello sport dilettantistico

È logico che questa scelta stia creando grandi opposizioni da parte di tutto il mondo dello sport dilettantistico, meno logico è che qualcuno nel Governo scelga la strada di un esonero in legge di bilancio per un obbligo che ancora non c’è, al fine di rafforzare la propria posizione per quando tornerà all’assalto per introdurre l’obbligo (dirà: se è stato approvato l’esonero temporaneo dall’obbligo, che senso ha opporsi all’approvazione dell’obbligo che a questo punto è implicita nelle scelte già approvate?).

Sarebbe molto più trasparente lo stralcio di questa norma dal Ddl. di bilancio per affrontare il tema nella sede che è sua propria (quella della riforma del settore); anche perché non serve finanziare l’esonero temporaneo di un obbligo che non è ancora stato introdotto, essendo sufficiente indicare, direttamente nella norma che introduce l’obbligo, un saldo di entrate che tenga conto, per i primi due anni, dei minori introiti derivanti dall’esonero temporaneo.

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