Al riciclatore si confisca solo il prezzo della sua opera
Non è possibile confiscargli l’intero importo riciclato di cui non si è avvantaggiato
In caso di contestazione in capo a un soggetto del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) di somme provento di evasione fiscale, ai fini del sequestro funzionale alla successiva confisca, ex art. 648-quater c.p., occorre tenere presente che il riciclatore non risponde di tutta la somma riciclata quando si sia limitato a trattenerne una percentuale, restituendo la differenza all’autore del reato presupposto.
Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 30899, depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 648-quater c.p., nel caso di condanna o di patteggiamento per il reato di riciclaggio “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato” (comma 1). Nel caso in cui non sia possibile procedere ...
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