Motivazione della sentenza non sempre censurabile in Cassazione
Si può sindacare la violazione del c.d. minimo costituzionale
Quando si rimane soccombenti nel giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Commissione tributaria regionale e si è insoddisfatti della motivazione della sentenza, occorre chiedersi quali vizi possano essere denunciati davanti alla Corte di Cassazione. Infatti, lasciando in disparte la correttezza della decisione nel senso di conformità alla legge, la sentenza di secondo grado può essere criticata (anche) sotto il profilo della completezza.
Le omissioni commesse dal giudice d’appello che a oggi possono essere censurate in Cassazione sono il frutto di una modifica normativa, avvenuta con l’art. 54 del DL 83/2012 convertito, per effetto della quale è stato sostituito il n. 5) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c.
Prima della riforma, l’art. 360, comma 1, n. 5) prevedeva: ...
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