Escluso anche il socio d’opera inadempiente
Il Tribunale di Roma applica anche in tal caso l’art. 2466 c.c.
La procedura di cui all’art. 2466 c.c., in tema di mancata esecuzione dei conferimenti, si applica anche in caso di inadempimento delle obbligazioni d’opera o di servizi assunte o di inefficacia di assicurazioni o fideiussioni prestate a garanzia delle stesse.
Ad affermarlo è il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 11887/2020 (cfr. anche Trib. Roma 22 gennaio 2019).
Ai sensi dell’art. 2466 comma 6 c.c., le disposizioni sulla mancata esecuzione dei conferimenti “si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro”.
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