Nuovo criterio sull’assenza di violazioni per il conseguimento dell’AEO
I reati da considerare dovrebbero essere solo quelli riguardanti l’attività economica del richiedente, prescindendo dal termine triennale
Dal prossimo 9 dicembre cambierà uno dei criteri principali per l’ottenimento dello status di operatore economico autorizzato (AEO), specificato nel punto 2 del questionario di autovalutazione.
Il Regolamento di esecuzione n. 1727/2020, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, infatti, modifica e sostituisce il primo e il terzo paragrafo dell’art. 24 del Reg. Ue 2447/2015 (RE), relativo al requisito dell’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente.
Il nuovo codice doganale dell’Unione ha rafforzato la figura dell’AEO, rendendola centrale per poter fruire di importanti agevolazioni doganali, tra cui,
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