Trasmissione e consegna della PEC alla prova del deposito
Le ricevute di accettazione e consegna si possono depositare in formato .eml o in formato .pdf/1A
Con l’introduzione dell’obbligatorietà del rito telematico nel processo tributario sono cambiate anche le regole da seguire per la notifica dell’atto introduttivo. A mente di quanto previsto dall’art. 16-bis comma 3 prima parte del DLgs. 546/92 gli atti introduttivi devono essere notificati a mezzo PEC.
Successivamente, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), la costituzione in giudizio dovrà essere effettuata con deposito in via telematica.
La fase della costituzione in giudizio, di per sé delicata, in quanto eventuali vizi possono esporre parte attrice al rischio di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità, può risultare ancora più complessa in considerazione delle regole che devono essere rispettate e che sono state
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