Indennizzo da scioglimento del contratto con cognizione ordinaria
Lo scioglimento presuppone una valutazione sull’abuso dello strumento concordatario
La pronuncia della Cassazione n. 26568/2020 ritorna sul tema degli effetti dell’apertura del concordato sui rapporti contrattuali, con alcuni rilevanti principi.
Nella specie accadeva che il promittente venditore procrastinava (dolosamente) la stipula del definitivo – nonostante l’avvenuto pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente – e depositava, poco dopo la domanda ex art. 2932 c.c. del promissario acquirente, il ricorso per il concordato preventivo, il cui piano contemplava nell’attivo anche l’immobile promesso in vendita (di valore pari a circa un terzo dell’attivo complessivo). Nel piano veniva anche indicato un indennizzo in favore del promissario acquirente pari al solo ammontare del prezzo versato, che, in quanto chirografario, veniva per
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