LTA con operazioni pregresse neutrali per tutte le ipotesi di ritorno agli OIC
Il riferimento soggettivo ex art. 7-bis del DLgs. 38/2005 potrebbe valere sia per intermediari finanziari non quotati sia per altri soggetti già facoltizzati
Secondo l’OIC 33, il passaggio ai principi contabili nazionali (last time adoption o LTA) comporta l’applicazione retroattiva dei principi medesimi, che dunque incidono sulle operazioni avvenute negli esercizi precedenti a quello di transizione come se gli stessi OIC fossero stati sempre applicati.
Tale regola può essere derogata solo nel caso in cui l’applicazione retroattiva risulti “non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti”; in tali ipotesi, i principi contabili nazionali sono applicati a partire dalla “data di transizione” (data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali) oppure, quando quest’ultima modalità non sia
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