Fissate riduzione del tasso INAIL per prevenzione e misura dell’assegno di incollocabilità
Con due decreti pubblicati sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha reso note le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione relativo all’anno 2020 e l’importo mensile di incollocabilità.
Il DM 19 giugno 2020 ha confermato le percentuali dell’“oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività”, di cui all’art. 23 delle Nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell’anno 2018.
Le percentuali di sconto che possono essere accordate si differenziano in relazione alla dimensione aziendale, a sua volta espressa dal numero di lavoratori-anno del periodo, e vanno da un minimo del 5% di sconto per le aziende con un numero di lavoratori anno superiore a 200, fino ad un massimo del 28% di sconto per le aziende fino a 10 lavoratori.
Con il DM 11 giugno 2020, viene invece stabilito l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, che ammonta, a decorrere dal 1° luglio 2020, a 263,37 euro.
Tale prestazione economica viene erogata mensilmente agli invalidi per infortunio o malattia professionale, titolari di rendita diretta in presenza di determinati requisiti, che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
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