Conferimenti d’azienda senza effetti sui vincoli di sospensione di imposta
Eventuali vincoli in specifiche voci del patrimonio netto della conferente non sono in alcun modo destinati a transitare in capo alla conferitaria
L’ultimo comma dell’art. 176 del TUIR stabilisce che “nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’art. 109, comma 4 lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta”.
Giova a tale proposito ricordare che, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, l’art. 109 comma 4 lett. b) del TUIR recava la disciplina delle c.d. “deduzioni extracontabili” e prevedeva altresì un apposito vincolo di sospensione d’imposta sulle riserve patrimoniali e sugli utili d’esercizio,
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