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Nuovo modello per comunicare la cessione del credito d’imposta locazioni

/ REDAZIONE

Martedì, 15 dicembre 2020

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Con un provvedimento pubblicato ieri in serata, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le relative istruzioni per comunicare la cessione del credito d’imposta per botteghe e negozi e di quello sulle locazioni di immobili a uso non abitativo, in modo da consentire l’invio da parte degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3 del DPR 322/98 e tenuto estensioni introdotte per il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL 34/2020.
Il nuovo modello può essere utilizzato da ieri.

Con il provv. n. 250739/2020 l’Agenzia ha definito le modalità di attuazione dell’art. 122, comma 2, lett. a) e b) del DL 34/2020, il quale riconosce la facoltà di cedere, tra l’altro, i crediti d’imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito) e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del DL 34/2020), stabilendo che con un successivo provvedimento sarebbero state definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del DPR 322/98 (si veda “Dal 13 luglio comunicazione per la cessione del credito d’imposta locazioni” del 2 luglio).

Come anticipato, e ricordato nelle motivazioni del provv. pubblicato ieri, il credito d’imposta ex art. 28 del DL 34/2020 è stato esteso:
- dall’art. 77, comma 1, lett. b) del DL 104/2020, ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);
- dall’art. 77, comma 1, lett. b-bis) dello stesso DL, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
- dall’art. 8 del DL 137/2020, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al decreto;
- dall’art. 4 del DL 149/2020, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Il nuovo modello è stato quindi approvato per consentire l’invio della comunicazione della cessione dei crediti da parte degli intermediari e tenuto conto delle sopra descritte estensioni.

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