Ultimi giorni per la comunicazione della ritenuta ridotta degli agenti
Ancora valido il DM 16 aprile 1983, non essendo mai state emanate le disposizioni attuative previste dal DLgs. semplificazioni
Ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Di regola, la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).
La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:
- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16 aprile 1983): in tale ipotesi, ...
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