Contributi CNPADC trasferibili all’INPS anche in assenza di convenzione
Per il giudice del lavoro di Milano l’art. 116, comma 20 della L. 388/2000 è applicabile anche alla Cassa dei commercialisti
Il giudice del lavoro di Milano si è pronunciato, con sentenza del 9 novembre 2020, sulla questione delle condizioni per il trasferimento alla Gestione Separata INPS dei contributi erroneamente versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC) ritenendo non necessaria la previa sussistenza di una convenzione tra i due enti. Tale pronuncia getta dunque le basi per una semplificazione del trasferimento all’INPS della contribuzione versata erroneamente alle Casse previdenziali.
In ordine al trasferimento dei contributi a ente diverso da quello creditore, si ricorda come la L. 388/2000, all’art. 116, comma 20, abbia disposto che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal
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