Esclusa la difesa del fallimento per il curatore
Nel DLgs. 14/2019, il curatore può assumere la veste di difensore tributario
Nella procedura fallimentare, a norma dell’art. 31 del RD 267/42, il curatore è l’organo deputato all’amministrazione del patrimonio e al compimento di tutte le operazioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni a esso attribuite.
Salvo alcune eccezioni, il curatore non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che la mancanza di autorizzazione per l’attività processuale svolta nell’interesse del fallimento è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione, resa in corso di giudizio, purché l’inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41