I beni oggetto dell’appalto non rilevano ai fini del controllo delle ritenute
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 1 del 2021, non si tratta infatti di beni strumentali
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, chiarisce il concetto di “strumentalità” dei beni di proprietà del committente, adoperati nello svolgimento della prestazione nell’ambito di un contratto di affidamento a terzi di opere e servizi, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97, precisando che tale requisito deve “essere valutato avendo riguardo agli effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per lo svolgimento del lavoro (...), ad esempio, l’attrezzatura necessaria per smontare e rimontare”. Accogliendo la soluzione prospettata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate afferma che non si applica l’art. 17-bis del DLgs.
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