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Crediti di imposta DTA utilizzabili indipendentemente dall’esercizio dell’opzione

/ REDAZIONE

Martedì, 12 gennaio 2021

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Con risposta a interpello n. 35 di ieri l’Agenzia si esprime in merito a tre questioni riguardanti la facoltà di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE, concessa a fronte della cessione di crediti deteriorati da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 e prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019.

In primo luogo, si evidenzia che la trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, per tale intendendosi la data di efficacia giuridica. A decorrere da tale data, i crediti possono essere utilizzati in compensazione in F24, ceduti secondo quanto previsto dagli artt. 43-bis o 43-ter del DPR 602/73 o chiesti a rimborso.
Tanto premesso, l’Agenzia precisa che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio dell’opzione cui l’agevolazione è subordinata o del versamento del relativo canone.

In merito ai soggetti nei confronti dei quali è effettuata la cessione, fermo restando che la disciplina in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, l’Agenzia precisa che, ai fini del beneficio di cui si tratta, detti crediti possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo unico bancario.

Infine, si ricorda che la precedente ris. Agenzia delle Entrate n. 71 del 18 novembre 2020 ha chiarito che, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta in esame, si utilizza il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57 del 24 maggio 2011, ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.

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