Coacervo ancora applicabile nell’imposta sulle donazioni
Non rilevano le donazioni operate quando l’imposta era soppressa
L’istituto del coacervo, abrogato per l’imposta sulle successioni, opera ancora per l’imposta sulle donazioni. Tuttavia, esso non porta a conteggiare anche le donazioni precedenti che risultassero “fiscalmente irrilevanti”, in quanto operate nel periodo di soppressione dell’imposta o in quanto esenti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 727 del 19 gennaio 2021.
La motivazione della sentenza merita di essere ripercorsa, in quanto ben argomentata.
L’imposta sulle successioni e donazioni, introdotta dall’art. 2 comma 47 del DL 262/2006, configura una “nuova” imposta, che richiama, per la sua disciplina, la precedente normativa recata dal DLgs. 346/90, “in quanto compatibile”.
In questo contesto, la disciplina
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