Con affrancamento contestuale al riallineamento niente vincolo di sospensione
In tal caso non si manifesta l’esigenza di «memorizzare» il debito tributario poiché pagato con l’imposta dovuta per l’affrancamento
Il vincolo di sospensione d’imposta sulle riserve o sul capitale è sempre condizione necessaria per il riallineamento tra valori fiscali e valori contabili previsto dall’art. 110 del DL 104/2020, ma non nel caso di affrancamento del valore riallineato.
In linea generale, per riallineare è necessario allocare un vincolo di sospensione d’imposta su riserve (di utili o capitale) ovvero sul capitale sociale, per un ammontare corrispondente alla differenza tra i (maggiori) valori contabili e i (minori) valori fiscali al netto dell’imposta sostitutiva (3%) dovuta per ottenerne il “riconoscimento” fiscale; la disposizione riguarda “i beni d’impresa e le partecipazioni… ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
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