Realizzo controllato al test dell’effetto demoltiplicativo
Nel conferimento di partecipazioni qualificate, rilevano anche quelle di «secondo livello» delle società direttamente partecipate dalla holding
Con la risposta a interpello n. 57, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha proposto un’interpretazione restrittiva sull’ambito di applicazione del regime previsto dall’art. 177, comma 2-bis del TUIR che per il conferimento di partecipazioni non di controllo consente di beneficiare del c.d. “realizzo controllato” al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o
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