Non sanzionati gli intermediari che reinviano la dichiarazione con un ritardo contenuto
Il Ddl. recante misure di semplificazione per le imprese conferma quanto già sostenuto dalla prassi e dalla Cassazione
Fra le misure previste nel disegno di legge recante misure di semplificazione per le imprese, approvato con procedura d’urgenza dal Consiglio dei Ministri tenutosi il 4 agosto, è presente una modifica alla disciplina sanzionatoria degli intermediari in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni.
Attualmente l’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni a opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Sebbene la norma non lo preveda espressamente, si può ritenere che il regime sanzionatorio trovi applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni commesse nell’ambito della trasmissione delle dichiarazioni disciplinate dal DPR 322/98, ossia le dichiarazioni IRPEF, IRES, IRAP, IVA e quelle dei sostituti d’imposta (modelli 770).
La sanzione, si può inoltre sottolineare, è del tutto indipendente da quelle previste dal DLgs. 471/97 per le violazioni fiscali commesse dai contribuenti, trattandosi di irregolarità non di questi ultimi ma degli intermediari abilitati.
La disposizione di cui all’art. 7-bis del DLgs. 241/97 non è stata oggetto di modifiche nell’ambito della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023 n. 111, neppure dal decreto legislativo attuativo che ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario (DLgs. 87/2024).
In base alla bozza del disegno di legge (art. 2), il legislatore intende escludere l’applicazione delle sanzioni del primo comma dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97 nei confronti dell’intermediario che ritrasmetta tempestivamente la dichiarazione inviata nei termini ma oggetto di scarto da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine la dichiarazione scartata dovrà essere ritrasmessa entro il termine che verrà stabilito con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, termine che decorre dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
Occorre evidenziare come, già allo stato attuale, la prassi dell’Amministrazione finanziaria prevede che la sanzione a carico dell’intermediario non operi se le dichiarazioni tempestivamente trasmesse, ma scartate dal sistema telematico, vengano correttamente ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto (cfr. C.M. 24 settembre 1999 n. 195, § 2 e circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6, § 4.5).
Anche la giurisprudenza, a ulteriore conferma, ritiene che abbia carattere generale il principio secondo cui un documento, un’istanza o una dichiarazione scartata dal sistema telematico entro il termine di scadenza può essere ritrasmessa entro i 5 giorni successivi (Cass. 27 giugno 2023 n. 18248).
Inoltre, sempre in caso di dichiarazione scartata dal servizio telematico, di norma le sanzioni non si applicano se il ritardo è determinato per difficoltà di connessione al servizio telematico ovvero di messa a punto delle procedure informatiche (comunicato stampa Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999).
La novità legislativa, quindi, andrà a recepire una condotta già in uso, prevedendo forse un termine diverso rispetto a quello di 5 giorni previsto dalla prassi all’interno del quale la condotta dell’intermediario non sarà oggetto di contestazione.
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