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Ravvedimento 2018-2022 salvo con unica o prima rata pagata entro il 7 aprile 2025

Tempestivi i versamenti effettuati dai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 entro i cinque giorni successivi la scadenza originaria

/ Paola RIVETTI

Mercoledì, 6 agosto 2025

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Il Ddl. di conversione del DL 95/2025, sul quale oggi è previsto il voto finale alla Camera dopo il via libera alla questione di fiducia di ieri, introduce una disposizione volta a sanare i tardivi versamenti dell’unica o della prima rata delle imposte sostitutive determinate in caso di applicazione della sanatoria per le annualità dal 2018 al 2022, fruibile dai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025.

In base all’art. 2-quater comma 8 del DL 113/2024, infatti, il versamento dell’imposta sostitutiva doveva essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025;
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
In sostanza entro il 31 marzo 2025 doveva essere effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, oppure della prima rata del piano rateale.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In caso di pagamento rateale, decorso il termine di pagamento della rata successiva, il ravvedimento speciale decade con la conseguenza che:
- non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva (art. 2-quater comma 8 del DL 113/2024);
- tornano a essere accertabili senza limitazioni le annualità per cui la sanatoria era stata adottata; possono quindi essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 (presuntive; art. 2-quater comma 10 lett. c) del DL 113/2024);
- sono dimezzate le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (art. 2-ter comma 2 del DL 113/2024).

Con la disposizione prevista dal Ddl. di conversione del DL 95/2025 viene integrato il comma 8 dell’art. 2-quater del DL 113/2024 prevedendo che il “pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista” è considerato tempestivo. In ogni caso, il versamento deve essere eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

La disposizione si riferisce, quindi, solo all’unica rata oppure alla prima rata del piano di rateazione. Non sono coinvolte le rate successive, il cui tardivo versamento non comporta la decadenza dal regime del ravvedimento solo se effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva.

Termine prorogato al 7 aprile perché il 5 cadeva di sabato

I cinque giorni successivi al 31 marzo 2025 scadevano il 5 aprile 2025 che cadeva di sabato.
In applicazione della disposizione generale di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011, il termine è prorogato fino al 7 aprile 2025 (come riportato sul dossier di lettura al Ddl.) per cui, se il versamento dell’unica o della prima rata è stato effettuato entro questa data, il regime del ravvedimento è “salvo”. Naturalmente, in ipotesi di pagamento rateale, deve risultare tempestivo anche il versamento delle rate successive la cui tardività non è sanata dalla disposizione in commento.

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