Domande per il bonus psicologo dal 15 settembre al 14 novembre
Definite le risorse del contributo per gli anni 2024 e 2025; invio delle istanze in modalità telematica
Con il DM 10 luglio 2025 sono state ripartite le risorse relative al c.d. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, e sono stati introdotti correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo in questione.
Si ricorda che il bonus psicologo consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica per effetto dell’emergenza da COVID-19 e della conseguente crisi socio-economica ed è stato introdotto temporaneamente dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 per il solo anno 2022, per poi essere stato reso strutturale dal 2023, con alcune modifiche, dall’art. 1 comma 538 della L. 197/2022 (per l’anno 2023 il bonus psicologo è stato attato dal DM 24 novembre 2023).
Ciò premesso, il decreto in commento individua innanzitutto le quote delle risorse spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano:
- 12 milioni di euro per l’anno 2024;
- 9,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Possono usufruire del contributo le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).
Il CNOP trasmette all’INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, il quale è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma dell’Istituto di previdenza.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Per sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito (per ogni beneficiario) in:
- 1.500 euro, se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro;
- 1.000 euro, se l’ISEE è tra 15.000 e 30.000 euro;
- 500 euro, se l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.
Per quanto concerne le domande, con il messaggio n. 2460 di ieri, 11 agosto 2025, l’INPS ha reso noto che la loro presentazione sarà possibile dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025, esclusivamente in via telematica e accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.
Concluso il periodo di presentazione delle domande, l’INPS:
- redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza;
- individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse stanziate e ripartite tra le Regioni e le Province autonome.
La persona sarà poi tenuta a utilizzare il beneficio entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine il codice univoco viene automaticamente annullato.
Sul punto, il decreto specifica che, a decorrere dall’avvio delle procedure di assegnazione delle risorse riferite all’anno 2024, al fine di garantire un ottimale utilizzo delle stesse, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, decadono dal beneficio. Decorso tale termine, le eventuali risorse non utilizzate per decadenza dal beneficio sono riassegnate alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento dell’assegnatario decaduto per procedere allo scorrimento delle graduatorie.
Sempre dalle procedure relative alle risorse riferite all’anno 2024, si provvede allo scorrimento delle graduatorie una sola volta. Le eventuali risorse non utilizzate sono riassegnate alle Regioni e Province autonome di riferimento e incrementano le risorse dell’annualità in corso di assegnazione.
Per quanto concerne l’utilizzo del contributo:
- il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione;
- il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata;
- l’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione;
- il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
L’INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e delle Province autonome, provvede alla remunerazione delle prestazioni erogate dai professionisti.
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