L’accertamento stoppa il ravvedimento solo per i rilievi ivi contenuti
Per i tributi diversi la tesi è confermata dalla prassi
Il ravvedimento operoso è inibito, per le violazioni riconducibili a fattispecie gestite dall’Agenzia delle Entrate, dalla notifica dell’avviso di accertamento, di liquidazione o, se si tratta di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, dall’avviso bonario.
Non è quindi inibito dal controllo fiscale: in altri termini, la notifica di un invito a comparire, di un questionario o di una richiesta di documenti non osta al ravvedimento, e lo stesso dicasi per la consegna del verbale di constatazione (in questo caso, la riduzione della sanzione da ravvedimento è a 1/5 del minimo, come sancisce l’art. 13 comma 1 lett. b-quater del DLgs. 472/97).
Bisogna però domandarsi se, ricevuto l’avviso di accertamento su un determinato rilievo, il contribuente ...
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