Le piattaforme digitali dei rider possono realizzare una discriminazione indiretta
Nel caso di specie l’algoritmo consentiva di accedere alla piattaforma per prenotare le sessioni non in modo unitario, ma sulla base di una graduatoria
L’attenzione dei giudici sull’attività dei ciclofattorini si era fino a ora sostanzialmente concentrata sulla determinazione della natura del loro rapporto di lavoro, affrontando il tema della qualificazione e della conseguente individuazione della disciplina applicabile. Nel caso di Foodora, dopo esiti alterni davanti ai giudici di merito di Torino, la controversia era stata definita dalla Suprema Corte (sentenza n. 1663/2020) con il riconoscimento della natura eterodiretta dell’attività e la conseguente estensione delle norme sul lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 81/2015, mentre nel caso di Glovo il Tribunale di Palermo (sentenza del 24 novembre 2020) aveva direttamente qualificato il rapporto come lavoro dipendente.
Il 2020 si è chiuso con una pronuncia ...
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