Riportabile la quota del bonus investimenti non utilizzata
L’eccedenza si somma alla quota del periodo successivo
In caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021, rispondendo ad uno specifico quesito sulla tematica.
A norma dell’art. 1 comma 1059 della L. 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e, in linea generale, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta
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