Pronto il modello CNM 2021 per la tassazione di gruppo
Con il provvedimento pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
Il modello CNM deve essere presentato in applicazione dell’art. 122 del TUIR, per il quale “la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo”.
Il modello CNM deve essere utilizzato:
- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti (“consolidato nazionale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
- dai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mondiale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.
Inoltre, secondo il comma 1 dell’art. 9 del DM 1° marzo 2018 (attuativo della disciplina sul consolidato fiscale) è previsto che il consolidante calcoli il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli artt. 96, 124 e 125 del TUIR alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione.
A questi fini, in linea generale deve essere compilato il quadro NF del modello CNM.
Anche per il 2021, il modello di dichiarazione CNM deve essere presentato dalla società o ente controllante all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
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