Perdite relative all’esercizio 2019 da coprire
Secondo il MISE tali perdite non si avvantaggerebbero del nuovo art. 6 del DL 23/2020 convertito
Il Ministero dello Sviluppo economico, nella lettera circolare 29 gennaio 2021 n. 26890, ha fornito alcune problematiche interpretazioni in ordine alla disciplina che l’art. 6 del DL 23/2020 convertito – sostituito dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – prevede in materia di perdite di capitale.
L’originario art. 6 del DL 23/2020 convertito ha previsto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020 convertito) “e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento
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