Ammortamento finanziario escluso per il diritto di superficie tra privati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2229 depositata ieri, 2 febbraio 2021, ha affermato, confermando quanto in precedenza previsto dalla pronuncia n. 32635/2019 (si veda “Ammortamento finanziario limitato alle concessioni pubbliche” del 13 dicembre 2019), che l’art. 104 del TUIR, che disciplina l’ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, si applica soltanto alle concessioni rilasciate dagli enti pubblici, mentre non è applicabile ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, a fronte della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie ai sensi dell’art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto.
Nei rapporti privatistici trova applicazione l’ammortamento tecnico di cui all’art. 102 del TUIR.
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