L’iscrizione all’AIRE condiziona l’accesso al forfetario
Con la risposta a interpello n. 81 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha valutato la possibilità di adesione al regime forfetario da parte di un soggetto che, dal 2019, lavora come dipendente all’estero e che intenderebbe rientrare in Italia per avviare una nuova attività continuando, eventualmente, a collaborare con il precedente datore di lavoro estero; tale soggetto ha conseguito l’iscrizione all’AIRE nel corso del 2020. L’utilizzo del regime forfetario viene valutato, soprattutto, con riguardo alla causa di esclusione di cui all’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, relativa all’esercizio dell’attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In una precedente risposta ad interpello, al medesimo contribuente era stato negato l’accesso al regime agevolato poiché, allora, la domanda di iscrizione all’AIRE era pendente ed il contribuente risultava ancora iscritto all’Anagrafe italiana; ciò determinava la tassazione (anche) in Italia del reddito di lavoro dipendente prodotto nel Paese estero e consentiva di individuare un collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Nonostante l’iscrizione all’AIRE nel 2020, la causa di esclusione risulterebbe sussistente ancora in parte, dovendo la stessa essere valutata “nei due precedenti periodi”. Tale ostacolo – rileva l’Agenzia – potrebbe essere rimosso ove il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per il 2019 fosse superato con il ricorso alle tie breaker rules di cui alla Convenzione in vigore con il paese estero. In tal caso, nel presupposto che la persona fisica rientri in Italia e sia ivi residente ai fini fiscali, potrebbe essere applicato il regime agevolato, soddisfatti gli altri requisiti.
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