Ravvedimento a termini decaduti potenzialmente conveniente
Dovrebbe comunque valere come attenuante o non punibilità
Il contribuente può avere interesse a fruire del ravvedimento operoso anche oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento, oppure decorsi i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione.
Ciò in quanto la prescrizione penale, decorsa la quale il reato tributario non può più essere perseguito, spesso è maggiore della decadenza tributaria.
Bisogna infatti rammentare che, sul versante penale, il pagamento delle intere imposte, degli interessi nonché delle sanzioni (anche ridotte per effetto di procedure deflative del contenzioso) può essere sia una circostanza attenuante (art. 13-bis del DLgs. 74/2000) sia, addirittura, una causa di non punibilità (art. 13 del DLgs. 74/2000), sempre che, tendenzialmente,
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