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In Gazzetta le modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 febbraio 2021

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 2 febbraio 2021, contenente le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020, dando attuazione a quanto disposto dall’art. 148 comma 1 del DL 34/2020 e dopo aver acquisito il parere della Commissione di esperti. Si ricorda infatti che la norma ha stabilito, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, l’adozione di particolari misure di elaborazione degli ISA, strumentali all’introduzione di nuove cause di esclusione e di specifici correttivi per far fronte delle conseguenze negative determinatesi per effetto delle misure restrittive introdotte per contenere l’emergenza sanitaria.

Con il provvedimento n. 27444/2021, l’Agenzia ha approvato i 175 modelli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2020, che recepiscono le cause di esclusione che erano state approvate dalla Commissione degli esperti in attuazione del citato art. 148 (si veda “Nei modelli ISA le cause di esclusione connesse all’emergenza COVID-19” del 30 gennaio).

Il decreto pubblicato in Gazzetta stabilisce ora che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che:
- nel periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1 esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1 del TUIR;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al decreto.
La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli ISA è riportata nell’allegato 2.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del DL 50/2017, conv. L. 96/2017.

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