Senza scritture vale ancora il «deficit fallimentare»
Il criterio resta applicabile, in via equitativa, se mancano le scritture contabili e non c’è modo di individuare le condotte illecite pregiudizievoli
La Corte d’Appello di Catania, nella sentenza n. 136/2020, ha affermato che la disciplina di cui al nuovo art. 2486 comma 3 c.c., come inserito dall’art. 378 comma 2 del DLgs. 14/2019, in tema di quantificazione del danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale, è inapplicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova previsione (16 marzo 2019). Appare, quindi, importante ricapitolare i principali approdi da considerare con riguardo alle cause pendenti alla suddetta data ed aventi ad oggetto la quantificazione del danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale, ponendo in essere atti gestori estranei ad una logica meramente conservativa in epoca successiva alla perdita di capitale sociale.
Chiarite le ragioni che non consentono la prova ...
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